Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Possono accedere ai benefìci previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

          a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da persone disabili, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a persone disabili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone disabili, nonché le imprese individuali gestite da persone disabili, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

 

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          b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riversati per una quota non inferiore al 70 per cento a persone disabili;

          c) i lavoratori autonomi disabili che svolgono direttamente libere professioni, per l'avvio e l'ampliamento delle stesse.